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Legge 11 gennaio 1957, n. 6 · Legge 11 gennaio 1957, n. 6 — Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 11 gennaio 1957, n. 6 Art. 1

CAPO I Oggetto della legge

In KraftAmtlicher Text

La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 , sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore. ((Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 metri, nonche' quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136)) .