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Legge 11 gennaio 1957, n. 6 · Legge 11 gennaio 1957, n. 6 — Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 11 gennaio 1957, n. 6 Art. 12

CAPO II Della ricerca

In KraftAmtlicher Text

Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca e' ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa. La riduzione e' fatta sulle aree continue ed adiacenti almeno ad uno dei lati dell'area oggetto del permesso indicate dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia ma non quelle ottenute in concessione. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6. Non si fa luogo a riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 3000 ettari.