Legge 11 gennaio 1957, n. 6 Art. 11
CAPO II Della ricerca
Il titolare del permesso puo' rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia puo' comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613)) .