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Legge 19 dicembre 1956, n. 1447 · Legge 19 dicembre 1956, n. 1447 — Modifiche alla legge 1 gennaio 1886, n. 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884

Legge 19 dicembre 1956, n. 1447 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000. E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine, qualora non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego di tali strumenti. Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina e' punito a sensi dell'art. 1, ma le pene sono aumentate.