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Legge 19 dicembre 1956, n. 1447 · Legge 19 dicembre 1956, n. 1447 — Modifiche alla legge 1 gennaio 1886, n. 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884

Legge 19 dicembre 1956, n. 1447 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Chiunque trova in mare o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo spezzoni di cavi sottomarini o altri, ordigni appartenenti a comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia all'autorita' marittima piu' vicina. Chi non osserva tale obbligo e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.