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Legge 26 luglio 1956, n. 851 · Legge 26 luglio 1956, n. 851 — Disposizioni per l'espletamento di concorsi nazionali a premi e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttivita' agricola

Legge 26 luglio 1956, n. 851 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Al pagamento dei premi e delle spese inerenti ai concorsi ed alle altre iniziative per l'incremento della produttivita' agricola, comprese le indennita' di missione dovute al personale, si provvede mediante apertura di credito a favore degli Ispettorati compartimentali agrari, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri funzionari delegati. Dette aperture di credito, limitatamente ai premi inerenti alle gare nazionali, potranno essere disposte anche in eccedenza ai limiti stabiliti dall' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.