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Legge 26 luglio 1956, n. 851 · Legge 26 luglio 1956, n. 851 — Disposizioni per l'espletamento di concorsi nazionali a premi e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttivita' agricola

Legge 26 luglio 1956, n. 851 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verra' stabilito, per ciascun esercizio finanziario, il riparto della somma per l'espletamento dei concorsi e per le altre iniziative, con la determinazione, nella misura massima di lire 150 milioni, da iscriversi in apposito capitolo, della spesa occorrente per le esigenze di carattere generale connesse con l'organizzazione e l'espletamento dei concorsi.