Legge 25 luglio 1956, n. 925 Art. 5
Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede mediante: a) un contributo dello Stato a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione; b) i contributi sia straordinari sia continuativi, da parte di industrie o di altri enti pubblici o privati; c) i proventi dell'attivita' dell'Istituto ed i redditi del suo patrimonio.