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Legge 25 luglio 1956, n. 925 · Legge 25 luglio 1956, n. 925 — Modifiche all'ordinamento dell'istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", in Torino

Legge 25 luglio 1956, n. 925 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il patrimonio dell'Istituto e' costituito: a) dal terreno sul quale sorge la sua sede, conferito gratuitamente dalla citta' di Torino; b) dal fabbricato principale costruito sul terreno medesimo, conferito gratuitamente dalla Societa' idroelettrica "Piemonte" e dai suoi successivi ampliamenti; c) dalla prima attrezzatura dell'Istituto alla quale ha provveduto la citta' di Torino; d) dagli apporti che per via di donazioni, cessioni, acquisti, accantonamenti e per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'Istituto dal suo esercizio o da terzi, in denaro, in materiali, macchinari od altri beni mobili od in beni immobili. Per quanto riguarda i beni mobili di proprieta' del Politecnico di Torino, originariamente dati in consegue ed uso al suo Istituto di elettrotecnica ed alla Scuola "Galileo Ferraris", successivamente trasferiti nei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" vale quanto disposto dall'art. 12.