Legge 18 luglio 1956, n. 759 Art. 5
E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non piu' produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.
E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non piu' produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.