Legge 18 luglio 1956, n. 759 Art. 4
Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto. E' in facolta' dell'Amministrazione della economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.