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Legge 11 luglio 1956, n. 699 · Legge 11 luglio 1956, n. 699 — Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126

Legge 11 luglio 1956, n. 699 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Il personale assunto con arruolamento straordinario ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 , e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126 , puo', a richiesta, essere mantenuto in servizio, nella posizione e con il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al compimento dei limiti di eta' stabiliti per la cessazione dal servizio permanente o per il collocamento a riposo od in congedo del personale di ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il servizio prestato dal personale suddetto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' valutabile, agli effetti del trattamento di quiescenza, con le stesse modalita' previste per il personale di ruolo e si applica a tal fine la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.