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Legge 11 luglio 1956, n. 699 · Legge 11 luglio 1956, n. 699 — Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126

Legge 11 luglio 1956, n. 699 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assunti in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 , i quali conservino il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del succitato provvedimento, possono essere ammessi alla sistemazione in ruolo prevista dall'art. 2 della presente legge anche se non risultino in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del terzo comma dell'art. 6 del regolamento del Corpo suddetto, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , a condizione che prestino servizio da almeno tre anni e non abbiano superato l'eta' di anni 35 dalla data della loro assunzione in servizio temporaneo.