Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 19
Norme transitorie e finali
Il personale incaricato di cui all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , che non abbia i requisiti previsti dal precedente art. 16 e non sia stato inquadrato, cessera' dall'incarico entro due mesi dalla, data in cui la Commissione prevista dall'art. 17 avra' ultimato l'inquadramento del personale.
Verweist auf
- Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 16
- Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 17
- Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 27