Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 17
Norme transitorie e finali
La Commissione di cui al precedente art. 16 e' costituita: 1) dal Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente; 2) dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 3) dal Funzionario preposto alla divisione che amministra gli Uffici del lavoro e della massima occupazione; 4) dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale; 5) dal funzionario preposto all'Amministrazione del personale incaricato di cui all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ; 6) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo due collocatori ed un coadiutore frazionale. Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del presente articolo.
Verweist auf
- Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 16
- Legge 16 maggio 1956, n. 562 Art. 27