Legge 14 aprile 1956, n. 308 Art. 3
All'onere di lire 110.000.000 annue derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico del fondo indiviso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo alle occorrenze del Territorio di Trieste.