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Legge 14 aprile 1956, n. 308 · Legge 14 aprile 1956, n. 308 — Approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' per azioni "R.A.I.-Radiotelevisione italiana" per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952 n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radio-audizione e di televisione

Legge 14 aprile 1956, n. 308 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'importo del rilievo da parte della R.A.I. dei beni patrimoniali dell'Ente Radio Trieste (art. 8 dell'atto aggiuntiva) dovra' essere versato al bilancio di entrata dello Stato entro trenta giorni dall'operazione.