Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 94
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
La nomina a sottotenente della riserva del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, in seguito a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, di cui all'art 66: a) dai vice brigadieri e brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza congedati, provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale; b) dai marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con tale grado; ((c) dai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ovvero, all'atto, del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma, dell'articolo 33 della stessa legge)) . Oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, gli interessati, per poter conseguire la nomina a sottotenente della riserva, devono trovarsi nelle seguenti condizioni: 1) non aver superato all'atto della domanda l'eta' di anni 61; 2) aver riportato la classifica di "ottimo" nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio di servizio; 3) essere riconosciuti fisicamente idonei al servizio della riserva; 4) essere riconosciuti dalla Commissione di avanzamento degni e meritevoli del grado, anche per posizione sociale e condotta tenuta durante la permanenza in congedo. I sottufficiali che, dichiarati idonei in base al giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, vengono nominati sottotenenti della riserva ai sensi del presente articolo, conservano il trattamento di quiescenza, loro spettante a norma delle disposizioni in vigore, alla data della cessazione del servizio come sottufficiali. Ad essi non compete la speciale indennita' di cui all'art. 48.