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Legge 29 marzo 1956, n. 288 · Legge 29 marzo 1956, n. 288 — Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 93

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Per un periodo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 62.