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Legge 29 marzo 1956, n. 288 · Legge 29 marzo 1956, n. 288 — Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 51

TITOLO III DISCIPLINA

In KraftAmtlicher Text

L'inchiesta formale e' il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 50. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti. L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, in quanto applicabili.