Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 50
TITOLO III DISCIPLINA
Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego di cui alla lettera b) dell'art. 20; b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado di cui alla lettera c) dell'art. 38; c) la perdita del grado per rimozione, di cui al numero 4) dell'art. 34.