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Legge 15 marzo 1956, n. 154 · Legge 15 marzo 1956, n. 154 — Riordinamento strutturale e funzionale dell'istituto italiano per l'Africa, in esecuzione dell'art. 20 della legge 20 aprile 1953, n. 430

Legge 15 marzo 1956, n. 154 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il fondo d'esercizio annuo e' costituito: 1) dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario, che a cominciare dal 1 luglio 1954, ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno; 2) dalle quote dei soci annuali e dei soci aderenti; 3) dalle rendite del patrimonio; 4) dai contributi dello Stato, di enti e di persone, che non siano destinati ad aumento del patrimonio od a particolari destinazioni; 5) dai proventi della vendita di pubblicazioni; 6) dai proventi dei diritti di accesso al Museo; 7) dai proventi per prestazioni effettuate per conto di Amministrazioni non statali e privati; 8) dai proventi di qualsiasi specie derivanti dalla esplicazione delle proprie attivita'.