Legge 15 marzo 1956, n. 154 Art. 4
Il patrimonio dell'Istituto e' costituito: a) dai beni mobili ed immobili di sua proprieta'; b) dalle quote versate dai soci benemeriti o perpetui; c) dai contributi, dalle sovvenzioni e oblazioni disposte a favore dell'Istituto con obbligo di reimpiego; d) dalle somme e dai beni ricevuti a titolo di lascito o donazione o comunque per una speciale destinazione. Gli atti relativi sono soggetti soltanto alla tassa minima di registro ed ipotecaria. Il capitale patrimoniale dell'Istituto deve essere investito in beni immobili o in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Per l'uso dell'edificio, ove e' attualmente installato il "Museo coloniale", che, per effetto dell' art. 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e' devoluto all'Istituto italiano per l'Africa, quest'ultimo subentra al Ministero dell'Africa italiana in tutti gli obblighi e diritti risultanti dalle convenzioni stipulate tra il Ministero anzidetto e il comune di Roma in data 20 ottobre 1932 (n. 9826, rep. atti pubblici e privati) la prima in data 4 settembre 1935 (n. 16038, atti pubblici e privati) la seconda, e atti successivi.
Verweist auf
- Legge 15 marzo 1956, n. 154 Art. 20