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Legge 1 febbraio 1956, n. 53 · Legge 1 febbraio 1956, n. 53 — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina

Legge 1 febbraio 1956, n. 53 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' destinato alla formazione della piccola proprieta' contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all' art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .