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Legge 1 febbraio 1956, n. 53 · Legge 1 febbraio 1956, n. 53 — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina

Legge 1 febbraio 1956, n. 53 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , e' modificato come segue: "Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960". Ferma restando la disciplina tributaria della predetta legge 6 agosto 1954, n. 604 , le altre disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive modificazioni e integrazioni, esclusa la disposizione dell'art. 11 del decreto legislativo stesso, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.