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Legge 21 dicembre 1955, n. 1350 · Legge 21 dicembre 1955, n. 1350 — Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio

Legge 21 dicembre 1955, n. 1350 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , ed il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , sono sostituiti dal seguente: "I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della localita' in cui avviene l'infortunio".