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Legge 21 dicembre 1955, n. 1350 · Legge 21 dicembre 1955, n. 1350 — Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio

Legge 21 dicembre 1955, n. 1350 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , e' sostituito dal seguente: "E' in facolta' del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici accordare il congedo speciale, di cui al precedente art. 20, anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall' art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e rientri nella sfera di un servizio comandato".