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Legge 9 novembre 1955, n. 1122 · Legge 9 novembre 1955, n. 1122 — Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"

Legge 9 novembre 1955, n. 1122 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i giornalisti professionisti da esso occupati, indicando la retribuzione corrisposta e tutte le altre notizie che gli sono richieste dall'Istituto stesso per l'iscrizione del giornalista professionista e per l'accertamento dei contributi dovuti. Il datore di lavoro e', inoltre, obbligato a notificare all'Istituto ogni variazione che possa verificarsi successivamente nei dati contenuti nella denuncia iniziale. Le denuncie di cui ai precedenti comma devono essere trasmesse all'Istituto non oltre 10 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dai verificarsi delle variazioni.