Legge 9 novembre 1955, n. 1122 Art. 5
I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell' art. 2, primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 , e nella, misura indicata dall'art. 48, secondo comma, del regolamento per la previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione, salvo quanto e' previsto per i contributi per gli assegni familiari dagli articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1953, n. 391 . Qualora la retribuzione mensile risulti inferiore a lire ventimila, il contributo e' sempre commisurato su tale limite. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze di gestione lo richiedano a vantaggio della mutualita' fra le categorie interessate, il limite di cui al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Verweist auf
- Legge 9 novembre 1955, n. 1122 Art. 2
- Legge 9 novembre 1955, n. 1122 Art. 48