Legge 31 ottobre 1955, n. 966 Art. 2
Per l'esercizio finanziario 1955-56 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie: lire 5.000.000.000 per contributi previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento; lire 40.000.000 per il pagamento delle spese per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 .