Legge 31 ottobre 1955, n. 966 Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art 1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' allo stato di previsione annesso alla presente legge.