Legge 8 agosto 1955, n. 770 Art. 20
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 533, 534, 535 e 536 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende Autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.