Legge 8 agosto 1955, n. 770 Art. 19
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti al trasferimento dai capitoli numeri 532 e 792 dello stato di previsione della spesa del Ministero del, tesoro per l'esercizio 1955-56 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.