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Legge 4 agosto 1955, n. 707 · Legge 4 agosto 1955, n. 707 — Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane

Legge 4 agosto 1955, n. 707 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Dopo il primo comma dell'art. 10 e' aggiunto il seguente secondo comma: "Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali sono personalmente interessati o siano interessati i loro parenti od affini sino al terzo grado o persone giuridiche nelle quali essi rivestano la funzione di amministratore o sindaco".