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Legge 4 agosto 1955, n. 707 · Legge 4 agosto 1955, n. 707 — Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane

Legge 4 agosto 1955, n. 707 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Il terzo comma dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al primo comma, non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla "Cassa". Allo stesso art. 15 e' aggiunto in fine il seguente comma: "Nelle "Casse" costituite nella forma di societa' a responsabilita' limitata il fido non potra' eccedere, ((salvo deroga)) autorizzata caso per caso dagli organi di vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia piu' le riserve".