Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 4 agosto 1955, n. 707 · Legge 4 agosto 1955, n. 707 — Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane

Legge 4 agosto 1955, n. 707 Art. 22

In KraftAmtlicher Text

Il Governo e' autorizzato ad emanare, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni di coordinamento della legge stessa con le altre leggi vigenti adeguando le sanzioni pecuniarie previste dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , al mutato valore della moneta e riunendo in un nuovo testo unico tutte le norme che regolano la materia.