Legge 4 agosto 1955, n. 707 Art. 21
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 possono continuare ad essere soci delle "Casse" anche le persone giuridiche e le societa' di fatto che gia' fossero tali alla data del 1 gennaio 1955.
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 possono continuare ad essere soci delle "Casse" anche le persone giuridiche e le societa' di fatto che gia' fossero tali alla data del 1 gennaio 1955.