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Legge 20 giugno 1955, n. 519 · Legge 20 giugno 1955, n. 519 — Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

Legge 20 giugno 1955, n. 519 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il numero dei vice avvocati generali dello Stato e' stabilito in sei. Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155 , e' sostituito dal seguente: "La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato e' composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato piu' anziani".