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Legge 20 giugno 1955, n. 519 · Legge 20 giugno 1955, n. 519 — Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

Legge 20 giugno 1955, n. 519 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Gli avvocati dello Stato si distinguono in: avvocato generale; vice avvocati generali; sostituti avvocati generali; vice avvocati; sostituti avvocati. La qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda, classe e' soppressa ed i relativi posti sono portati in aumento alla qualifica di sostituto avvocato di prima classe, che assume la denominazione di sostituito avvocato, e risulta costituita da sessantanove unita'. Agli avvocati che attualmente hanno la qualifica soppressa dal comma precedente viene attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe. Gli attuali sostituti avvocati dello Stato di seconda classe sono iscritti nella qualifica di sostituto avvocato secondo l'ordine di anzianita' di ruolo.