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Legge 11 aprile 1955, n. 294 · Legge 11 aprile 1955, n. 294 — Modificazioni alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private

Legge 11 aprile 1955, n. 294 Art. 19

In KraftAmtlicher Text

L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall' art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e' elevata a lire diecimila per ogni contratto. La misura minima e la massima delle multe previste dall'art. 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila. Il massimo della pena pecuniaria prevista dall' art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761 , e' elevato a lire trecentomila.