Legge 11 aprile 1955, n. 294 Art. 18
Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell'art. 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e' elevato a lire due milioni.
Verweist auf
- Legge 11 aprile 1955, n. 294 Art. 55