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Legge 12 febbraio 1955, n. 46 · Legge 12 febbraio 1955, n. 46 — Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542

Legge 12 febbraio 1955, n. 46 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente art. 2, valutato in lire 100 milioni, fara' carico al "Fondo speciale" di cui al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.