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Legge 12 febbraio 1955, n. 46 · Legge 12 febbraio 1955, n. 46 — Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542

Legge 12 febbraio 1955, n. 46 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Gli interessi e il compenso di gestione, di cui all' articolo 10 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 , saranno liquidati a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 1952, mediante decreto del Ministro per il tesoro e con imputazione ai fondi che residuano sugli stanziamenti all'uopo gia' a suo tempo effettuati a carico del bilancio del Ministero del tesoro.