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Legge 2 febbraio 1955, n. 31 · Legge 2 febbraio 1955, n. 31 — Proroga della facolta' del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772

Legge 2 febbraio 1955, n. 31 Art. 2

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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 7 gennaio 1952.