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Legge 2 febbraio 1955, n. 31 · Legge 2 febbraio 1955, n. 31 — Proroga della facolta' del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772

Legge 2 febbraio 1955, n. 31 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalle leggi 28 giugno 1949, n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122 , di avvalersi della facolta' di ordinare che le operazioni della leva militare siano compiute da Commissioni temporanee con speciali modalita', ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1935.