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Legge 22 novembre 1954, n. 1136 · Legge 22 novembre 1954, n. 1136 — Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti

Legge 22 novembre 1954, n. 1136 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'art. 1, riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo art. 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa. La relativa deliberazione e' soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.