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Legge 22 novembre 1954, n. 1136 · Legge 22 novembre 1954, n. 1136 — Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti

Legge 22 novembre 1954, n. 1136 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Ai coltivatori diretti di cui al precedente art. 1, ed ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni: a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio; b) assistenza ospedaliera; c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa; d) assistenza ostetrica. Le modalita', i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 13, lettera d). Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio e' coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria. Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalita' e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , e successive modificazioni, nonche' dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 .