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Legge 22 novembre 1954, n. 1127 · Legge 22 novembre 1954, n. 1127 — Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington

Legge 22 novembre 1954, n. 1127 Art. 8

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Le spese necessarie per il funzionamento della Delegazione e della Sezione acquisti di cui ai precedenti articoli i e 3 sono a carico del Ministero del commercio con l'estero. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fara' fronte per lire 200 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-1954 e per le eventuali maggiori occorrenze con assegnazione di fondi da disporsi nei limiti delle somme che affluiranno al bilancio dell'entrata per effetto delle provvigioni di cui al precedente art. 7. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportati con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.