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Legge 22 novembre 1954, n. 1127 · Legge 22 novembre 1954, n. 1127 — Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington

Legge 22 novembre 1954, n. 1127 Art. 7

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Per i servizi prestati a norma del precedente art. 3 gli enti gestori sono tenuti a corrispondere un compenso non superiore all'1 per cento sul valore delle merci acquistate, che sara' versato in apposito capitolo del bilancio delle entrate dello Stato. La misura del compenso, nei limiti di cui al comma precedente, e' determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.