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Legge 29 ottobre 1954, n. 1050 · Legge 29 ottobre 1954, n. 1050 — Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947

Legge 29 ottobre 1954, n. 1050 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dal pagamento della parte in contanti degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, nonche' a tutte le spese inerenti alla emissione dei titoli di cui al precedente art. 5, sara' provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti per gli esercizi futuri. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro le somme corrispondenti all'ammontare dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 5 della presente legge. All'onere relativo al funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 3 sara' provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 509 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti per gli esercizi futuri.